Il
termine “protesto”
definisce un’operazione attraverso la quale viene dichiarato,
pubblicamente, il mancato pagamento
di un titolo di credito
il quale, alla propria scadenza, rende immediatamente eseguibili
diversi titoli (assegni bancari, cambiali, tratte accettate
e vaglia cambiari.)
Quando il titolo in questione viene a scadere, qualora esso
non risulti coperto, la banca
emittente lo consegnerà ad un notaio
(o ad un ufficiale giudiziario) che provvederà a
redigere il protesto;
in questo modo, il titolo stesso verrà reso esecutivo.
Egli, in seguito, oltre ad occuparsi dell’iscrizione
presso gli appositi registri, consegnerà l’elenco
dei protesti levati in un determinato periodo sia al Presidente
del Tribunale, che al Presidente della Camera di Commercio.
Quest’ultima provvederà alla pubblicazione
dello stesso entro 10 giorni.
Il titolo di credito verrà quindi consegnato alla banca.
Essa provvederà ad inviarlo
nuovamente al creditore,
al quale verranno addebitate le spese relative al protesto.
Qualora il protestato seguitasse nel mancato pagamento, il
creditore dovrà decidere se proseguire o meno con il
precetto, ed il conseguente pignoramento
nei confronti del protestato.
Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione,
subirebbe due conseguenze: il
pignoramento (se
il creditore prosegue nell’attività giudiziale)
ed una permanenza di 5 anni
nel Pubblico Registro
Informatico dei Protesti.
Qualora il protestato procedesse al pagamento, anteriormente
sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall’iscrizione,
la cancellazione protesti potrà avvenire in modo completo.
Se il pagamento avvenisse entro
l’anno,
occorrerà presentare al Presidente del Tribunale una
specifica richiesta di riabilitazione. In caso di diniego,
il debitore potrà presentare reclamo presso la Corte
d’Appello entro 10 giorni. Se il pagamento avvenisse
in data posteriore, la cancellazione sarebbe solo parziale:
verrebbe segnalato nel Registro, ma rimarrebbe comunque l’iscrizione.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato potrà
richiedere la cancellazione
definitiva dagli
elenchi al Presidente della Camera di Commercio. Qualora l’istanza
non venisse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, il
protestato potrà fare ricorso al Giudice di Pace competente
(nel luogo di residenza del debitore).
La legge prevede che, decorsi
5 anni, la cancellazione protesti avvenga automaticamente.
E’ opportuno sapere che l’istanza di cancellazione
può essere presentata anche da chi ritiene di essere
stato protestato ingiustamente, a condizione che sia accompagnata
dalla relativa dimostrazione.
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