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Cancellazione Protesti
 

Cancellazione ProtestiIl termine “protesto” definisce un’operazione attraverso la quale viene dichiarato, pubblicamente, il mancato pagamento di un titolo di credito il quale, alla propria scadenza, rende immediatamente eseguibili diversi titoli (assegni bancari, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari.)

Quando il titolo in questione viene a scadere, qualora esso non risulti coperto,
la banca emittente lo consegnerà ad un notaio (o ad un ufficiale giudiziario) che provvederà a redigere il protesto; in questo modo, il titolo stesso verrà reso esecutivo.

Egli, in seguito, oltre ad occuparsi dell’iscrizione presso gli appositi registri, consegnerà l’elenco dei protesti levati in un determinato periodo sia al Presidente del Tribunale, che al Presidente della Camera di Commercio.

Quest’ultima provvederà alla
pubblicazione dello stesso entro 10 giorni.

Il titolo di credito verrà quindi consegnato alla banca. Essa provvederà ad
inviarlo nuovamente al creditore, al quale verranno addebitate le spese relative al protesto. Qualora il protestato seguitasse nel mancato pagamento, il creditore dovrà decidere se proseguire o meno con il precetto, ed il conseguente pignoramento nei confronti del protestato.

Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze:
il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti.

Qualora il protestato procedesse al pagamento, anteriormente sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall’iscrizione, la cancellazione protesti potrà avvenire in modo completo.

Se il pagamento avvenisse entro l’anno, occorrerà presentare al Presidente del Tribunale una specifica richiesta di riabilitazione. In caso di diniego, il debitore potrà presentare reclamo presso la Corte d’Appello entro 10 giorni. Se il pagamento avvenisse in data posteriore, la cancellazione sarebbe solo parziale: verrebbe segnalato nel Registro, ma rimarrebbe comunque l’iscrizione.

Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato potrà richiedere
la cancellazione definitiva dagli elenchi al Presidente della Camera di Commercio. Qualora l’istanza non venisse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, il protestato potrà fare ricorso al Giudice di Pace competente (nel luogo di residenza del debitore).

La legge prevede che,
decorsi 5 anni, la cancellazione protesti avvenga automaticamente.
E’ opportuno sapere che l’istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi ritiene di essere stato protestato ingiustamente, a condizione che sia accompagnata dalla relativa dimostrazione.



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