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Questo avviso richiama l'attenzione sui diritti e
sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza
delle operazioni e dei servizi offerti da Finatel prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico
Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia.
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SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
di
avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
di
avere a disposizione e di asportare i fogli informativi,
datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata
informativa sulla società, sulle caratteristiche
e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle
condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
qualora
la società si avvalga di tecniche di comunicazione
a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia
di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione
o al servizio offerto;
di
ottenere, a proprie spese, prima della conclusione del contratto
senza termini e condizioni, una copia completa del relativo
testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo
delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata
valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna
di tale copia non impegna l'intermediario (ed il cliente)
alla stipula del contratto;
di
ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include
il documento di sintesi;
di
ricevere mediante invio o consegna comunicazioni periodiche
sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto
di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto
ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
di
essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni
contrattuali;
di
recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo
non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione
ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente
praticate;
di
ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia
della documentazione relativa a singole operazioni compiute
negli ultimi dieci anni.
e, in particolare, per i contratti di credito al consumo
( cfr. art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il Cliente, in
qualità di consumatore, ha diritto:
di
adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto
senza penalità, versando il capitale residuo, gli
interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento
ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non
superiore all'1 % del capitale residuo;
di
opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,
ivi compresa la compensazione;
nel
caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che
abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire
contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi
diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione
in mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A
TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
l'obbligo
della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente
stabiliti, a pena di nullità;
l'obbligo,
in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o
dalle dipendenze della finanziaria e prima della conclusione
del contratto, di consegnare al cliente copia di questo
Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o
servizio offerto;
l'obbligo
di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni
altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
l'approvazione
specifica della clausola contrattuale che consente di variare,
in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed
ogni altro prezzo e condizione praticati;
l'approvazione
specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione
degli interessi;
la
nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticati nonché delle
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.
Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando
le condizioni e i prezzi previsti dalla legge*;
ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo,
sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
l'indicazione,
nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari,
del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo
periodo di validità;
l'obbligo
di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità
del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze
delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni
analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzia richieste;
le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore
e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o
nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi
di sostituzione automatica;
l'obbligo
di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto
di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare;
il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal
contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni
per il trasferimento del diritto dì proprietà,
qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
l'applicazione
delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile
nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di
credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso
un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il
denaro ricevuto in prestito. *In particolare, la sostituzione
automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale
minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali,
rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive,
mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati
nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.)
SEZIONE III - PROCEDURE
DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Questa società aderisce all'indicazione
degli Organi di Vigilanza, in ordine alla costituzione dell'Ufficio
Reclami della clientela, che prevede una procedura di risoluzione
delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le
spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di
Finatel.
Il reclamo potrà essere presentato da parte del Cliente
entro un anno da quando il fatto contestato si è
verificato.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R da
indirizzarsi alla Finatel di Badariotti Liliana -
Via Cassini 89 - 10129 Torino
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il provvedimento di
accoglimento ovvero di rigetto del reclamo presentato dal
Cliente, con idonea motivazione, entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Se l'Ufficio Reclami dà ragione al cliente, Finatel deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si
impegna a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente sia rimasto
insoddisfatto dal provvedimento di accoglimento adottato
dall'Ufficio Reclami, il Cliente, entro un anno dalla comunicazione
del provvedimento, potrà impugnarlo con istanza in
carta libera (senza formalità alcuna) da inviarsi
a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Reclami, presso
la sede legale della Finatel di Badariotti Liliana
- Via Cassini 89 - 10129 Torino.
L'ufficio Centrale Reclami è un organo collegiale
composto da tre membri e la decisione verrà adottata
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio Reclami Periferico o all'Ufficio
Centrale Reclami non priva il Cliente del diritto di investire
della controversia, in qualunque momento, l'Autorità
Giudiziaria ordinaria.