LEGGE
180/50 - SULLA CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO
TITOLO I - DEL
SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI
SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità
di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve
le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi,
i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni,
le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi
di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche
a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le
aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e
le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni
o di trasporto corrispondono ai loro impiegati, salariati
e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed
in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche- il
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché
le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione
e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato
e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo
1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti
limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di
ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di
ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti,
aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal
rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di
ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed
ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato
o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso
delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una
quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano
anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una
quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute,
salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche
di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio
e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri
enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio
o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti
valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori
a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli
II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo
degli addetti commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si
osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
TITOLO II - DELLA CESSIONE DEGLI
STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà
di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre
prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività
di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego
o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso
e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti
per periodi di cinque o dieci anni, salva l'applicazione degli
articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà
di cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente
articolo non può essere esercitata da chi non abbia
compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di
impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per
gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca
1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla
polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per
gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43
e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto
il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per
gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati
o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati
militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dell’art.
6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie
Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio
dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente
effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio
sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere
ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni
speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio
e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali
posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate
e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi
grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al
personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, al personale speciale del Consiglio nazionale
delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei
Lincei, a quello dell'Istituto centrale di statistica e degli
Archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che
sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti
in enti autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì,
al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti
governativi di istruzione superiore e di istruzione classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti
in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito
l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire
al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma
dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale
delle Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso
cessione di quote di stipendio o salario è regolata
dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano
le disposizioni del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati
dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso
cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti
di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati
delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle
assicurazioni, le società di assicurazione legalmente
esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito
escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita
semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il " Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato,
con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza
legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di
ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i
rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote
di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del
Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di
stipendio o salario, agli impiegati e ai salariati dello Stato
ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate
necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità
liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico
al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati
con garanzia del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare
da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e
gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle
forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano
col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede
la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno
della somministrazione del mutuo purché tale somministrazione
sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia,
osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo
seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il
diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni
in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un
prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti
siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al
collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in
servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura
non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti
siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale
limite di età per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo
8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di
tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la
fine della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento,
di avere sana costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno
di età o che lo compiano entro il mese successivo a
quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i salariati
che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto termine, sessanta
anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio. La
esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali
che si trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti
e della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo,
l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva
o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto
determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione
o il diniego della concessione del prestito diretto o della
garanzia, può revocare la concessione del prestito
diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso
del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta
del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del
Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli
interessi sono trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione
del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno
del mese immediatamente successivo a quello in cui il prestito
è somministrato; agli effetti del calcolo degli interessi,
si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso
o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per
spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le
forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente
della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari
al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni
ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio,
salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera
a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata,
alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei
mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o
salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto,
rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del
mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al
debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono
essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo
a quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse
sul bilancio dello Stato e cessionario sia il Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono versate
in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese
di gennaio, salvo rimborso da parte del Fondo delle quote
o parti di quote che in seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali
- Azioni per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota
di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato
pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può richiedere
al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli
242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora
il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti
necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario
può esperire azione tanto contro il comune, quanto
contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in
proprio e solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti
obblighi e diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dello art.16
il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i
seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa,
senza diritto a pensione, indennità o altro assegno
di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente
al normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto
della quale non sia più consentita la ritenuta della
intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere
l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota
o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale
sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero
riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più
percepiti dal cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il
cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio
favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio
originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto
ed al saggio legale civile dopo tale scadenza. Nel caso di
cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per
conto del cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario,
salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca
una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua
ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione
sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere
il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la
differenza con i relativi interessi è ricuperata dal
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente
prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà
di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e
non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario
ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore
alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente
cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde
interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto
della prestata garanzia, debba versare allo istituto cessionario.
Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario
gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere
dal giorno successivo alla data in cui si è verificato
il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario
faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia
del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data.
In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere
dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà
di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario,
anche oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo,
di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi
nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi
ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente
comma, sommata alla quota ceduta, non può eccedere
la metà dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una
cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni
dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il
cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento
dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di ciascuna
quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il
cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo
in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando
lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Nello stesso caso il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato è tenuto a restituire una quota del premio di
garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in
relazione all'entità della somma pagata in anticipo
e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti
dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il
versamento a saldo si considera in ogni caso come avvenuto
alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano
trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata
per un quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della
cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita
l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual
caso può esserne contratta una nuova purché
sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora
la precedente cessione non sia estinta, può esserne
stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti
nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei
limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6
e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione
sia destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione
della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due
anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può
essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia
per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere
la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta
la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata
oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese
nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque
patto in contrario. Il fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a
norma del terzo comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare
al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente
al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione
di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati
alla condizione che lo istituto mutuante adempia all'estinzione
della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti
di quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta
la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla
pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al
cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa,
dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti
di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per
effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni
di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di
contratto. La quota da trattenere non può eccedere
il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la
cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o
altro assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una
somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale
assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto
di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta
fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati
nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre
gli assegni di quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal
servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire
una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale
dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta,
in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
TITOLO III - DELLA
CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI
NON DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre
prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art.
i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti
alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti
collettivi di lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel
precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato
a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in
base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione
di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto
per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti
a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio
o salario fisso e continuativo ed abbiano compiuto, nel caso
di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai
salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti
indicati nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite
a norma del presente titolo devono avere la garanzia della
assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui,
per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione
di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile
la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo
credito. Non è consentito prestare garanzia in favore
del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato
o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del
proprio stipendio o salario. Gli istituti autorizzati a concedere
prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere
in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad
eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle
società di assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello
Stato non aventi assegni fissi e continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese,
in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato
ed agli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso
e continuativo, purché la cessione sia fatta da società
mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella
rispettiva categoria.
TITOLO IV - DELLA DELEGA
A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E
LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE’
LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni
indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega,
fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione,
per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti
ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle
società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico
delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato
con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La delegazione sullo
stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione
del debito. La delegazione può essere fatta a favore
degli istituti finanziatori e degli enti o società
mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per
il pagamento del prezzo dell'alloggio.
TITOLO V - DEL
CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione
di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo
cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione,
fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5,
non può essere fatta se non limitatamente alla differenza
tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto
delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una
cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può
sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà
dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e
la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione
sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e
la ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla
differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione
valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.
La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle
ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista
delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono
colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute
e l'importo della delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può
superarsi il limite della metà dello stipendio o salario
se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o
il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia
il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione
alla quale fa carico la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la
cessione può essere fatta entro il limite della differenza
tra i due quinti dello stipendio o salario, valutati al netto
delle ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti
e fermo restando il limite previsto dall'art.5 del medesimo
Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente
notificata, il sequestro o pignoramento può essere
ordinato entro il limite della differenza tra la metà
dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute,
e la quota ceduta, fermi restando i limiti previsti dall'art.2
del medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la
delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60
del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio,
salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo
o della pigione afferenti agli alloggi popolari od economici
specificati negli stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto
entro la differenza tra la metà dello stipendio, salario
o pensione, valutati al netto di ritenute, e le somme precedentemente
vincolate. Tale limitazione non si applica alle ritenute disposte
a norma degli artt.61 e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità
di soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e
altri casi analoghi verso alcune altre Amministrazioni dello
Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di
cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non
possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà
dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di
ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può
superarsi il limite della metà dello stipendio o salario
se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si dipende
che ne deve riconoscere la necessità. Per i pensionati
l'assenso è dato dall'Amministrazione alla quale fa
carico la pensione.
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