La disciplina sulla trasparenza
delle operazioni e servizi bancari persegue l'obiettivo
di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto
contrattuale e le loro variazioni, in modo da promuovere
e assicurare una corretta concorrenza nei mercati bancari
e finanziari e, soprattutto, tutelare i contraenti piu deboli
dal notevole potere contrattuale delle banche.
Gli istituti di credito, pertanto, sono obbligati a fornire,
nella maniera piu dettagliata possibile, tutte le informazioni
relative alle operazioni e ai servizi offerti alla clientela;
ad esempio, e obbligatorio pubblicizzare in ciascun locale
aperto al pubblico, con avvisi sintetici, i tassi di interesse,
le spese, i prezzi e ogni altra condizione economica relativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita, sono
previste sanzioni amministrative pecuniarie. Spetta alla
Banca d'Italia il compito di verificare che vengano rispettate
le disposizioni sulla trasparenza.
In particolare, la legge prevede che:
- Tutti i contratti devono essere redatti per iscritto e
un esemplare deve essere consegnato alla clientela;
- Le variazioni contrattuali sfavorevoli, dove previste,
devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR; il cliente ha la facolta di recedere
dal contratto senza alcuna penalita;
- Al cliente deve essere inviata una comunicazione completa
e chiara in merito al rapporto in essere con la banca; a
tal proposito l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha
previsto degli schemi contrattuali non vincolanti che consentono
alle banche di definire liberamente le condizioni e le caratteristiche
dei contratti con la clientela.
Riportiamo, di seguito, un riassunto del D.lgs 385/93
Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia"
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art. 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività
svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre
alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni
previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti
non diversamente disciplinati.
Art. 116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati
i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni
alla clientela e ogni altra condizione economica relativa
alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi
di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi.
Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce,
con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione
del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza
e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR(90):
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità(91);
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto,
alle modalità della pubblicità e alla conservazione
agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri
elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti
dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari
e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui
i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità
delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta
al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.
Art. 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni
tecniche, particolari contratti possano essere stipulati
in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto
è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole
al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola
approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse
e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di
nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari
del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente
per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso
della durata del rapporto per le corrispondenti categorie
di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati
contratti o titoli, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi,
abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità
della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione
delle prescrizioni della Banca d'Italia.
Art. 118
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà
di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al
cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione
attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere
dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede
di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Art. 119
(Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo
115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del
contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto
conto è inviato al cliente con periodicità
annuale o, a scelta del cliente, con periodicità
semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente,
gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla
clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dal ricevimento(92).
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo
e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni
hanno ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni(93).
Art.120
(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli
interessi(94))
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro,
di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene
effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione
di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste
in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente
sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori(95).
Capo II
Credito al consumo
Art. 121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio
di un'attività commerciale o professionale, di credito
sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento
o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di
una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi
nel territorio della Repubblica, nella sola forma della
dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano,
in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività
di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore
e superiore ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente
effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli
1559 e seguenti del codice civile, purché stipulati
preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente
in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro
diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non
calcolati in forma di interesse, purché previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente,
di corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione
per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione
di un diritto di proprietà su un terreno o su un
immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione
di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia
prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà
della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo,
al locatario.
Art. 122
(Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo
totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende
gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare
il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare
e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto
solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di
tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
Art. 123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'articolo
116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata
con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con
qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse
o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano
il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche,
il TAEG può essere indicato mediante un esempio tipico.
Art. 124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo
117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui
il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal
calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare
esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore
e non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito
al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati
beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito
dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,
nei casi in cui il passaggio della proprietà non
sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata
al consumatore se non sulla base di espresse previsioni
contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione
delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano
non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali,
queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti
criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita
in favore del finanziatore.
Art. 125
(Disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del codice civile
si applicano anche a tutti i contratti di credito al consumo
a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di
recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente
al consumatore senza possibilità di patto contrario.
Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento
anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo
del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto
di credito al consumo, il consumatore può sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far
valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione,
anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice
civile.
4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione
in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti
del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo
che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione
di credito ai clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si estende
anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i
diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 126
(Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari
finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito
in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito
contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico
degli oneri applicabili dal momento della conclusione del
contratto, nonché le condizioni che possono determinare
la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre
a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo
in senso più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo possono
essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia;
la proposta è formulata sentito l'UIC per i soggetti
operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco
generale previsto dall'art. 106(96).
Art. 128
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso
le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti
nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155, comma
5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC
che, a tal fine, può chiedere la collaborazione di
altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121,
comma 2, lettera c), i controlli previsti dal comma 1 sono
demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo
115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti
ad effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare
le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e
145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti
gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro,
su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre
autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4,
nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre
la sospensione dell'attività, anche di singole sedi
secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni(97).
Titolo VII
Altri controlli
Art. 129
(Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia
di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento
miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla
Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori
mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento
e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca
d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.
Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni
relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei
dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia
di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili
ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia
a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche
dei valori mobiliari nonché le modalità e
i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può
chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti
giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste,
delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la
stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari,
la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni,
può, in conformità delle deliberazioni del
CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili
ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle
operazioni di importo superiore al limite determinato ai
sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non
si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi
della partecipazione a organismi d'investimento collettivo
di tipo chiuso o aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento
collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e
conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, può individuare, in relazione alla quantità
e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura
dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione,
tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione
ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti
e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori
mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti
italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni
non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo(98).
Titolo VIII
Sanzioni
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario(99)
Art. 130
(Abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio
tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda
da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Art. 131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio
tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita
il credito è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a
lire venti milioni.
Art. 132
(Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più
delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto
dal medesimo articolo è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni. ... omissis ...(100)
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti
del pubblico, una o più delle attività finanziarie
previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo
113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni(101).
Art. 132- bis
(Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi è fondato sospetto che una società
svolga attività di raccolta del risparmio, attività
bancaria o attività finanziaria in violazione degli
articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono
denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione
dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice
civile(102).
Art. 133
(Abuso di denominazione bancaria)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca»,
«banco», «credito», «risparmio»
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attività bancaria è vietato a soggetti
diversi dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi
in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in
base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate
nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi
dalle banche.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento
di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia
ai sensi dell'articolo 107(103).
Capo II
Attività di vigilanza (104)
Art. 134
(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle
comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti
non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle
banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti
o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni
stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni
di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca
reato più grave, con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso banche,
intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata ovvero presso altre società
comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia
e ne ostacola le funzioni di vigilanza è punito con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque
milioni a lire cento milioni.
Capo III
Banche e gruppi bancari(105)
Art. 135
(Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V del titolo
XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche, anche se non costituite in forma societaria.
Art. 136
(Obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso una banca non può contrarre obbligazioni di
qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente
o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o
controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione
presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti
i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli
obblighi di astensione previsti dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso
una banca o società facenti parte di un gruppo bancario,
per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1
posti in essere con la società medesima o per le
operazioni di finanziamento poste in essere con altra società
o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione
o l'atto sono deliberati, con le modalità previste
dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente
e con l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è
punita con le pene stabilite dall'articolo 2624, primo comma,
del codice civile.
Art. 137
(Mendacio e falso interno bancario)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé
o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente
a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende
comunque interessate alla concessione del credito, è
punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino
a lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso
una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine
di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero
di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente
omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza
o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi
sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti
milioni.
Art. 138
(Aggiotaggio bancario)
1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false,
esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari,
atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico
nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico,
è punito con le pene stabilite dall'articolo 501
del codice penale. Restano fermi l'articolo 501 del codice
penale, l'articolo 2628 del codice civile e l'articolo 181
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(106).
Capo IV
Partecipazione al capitale(107)
Art. 139
(Partecipazione al capitale di banche e di società
finanziarie capogruppo)
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione
delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo periodo,
e 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo
19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma
2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto
fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma
1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime
violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle
società finanziarie capogruppo(108).
Art. 140
(Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale
di banche, di società
appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari)
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli
20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e
4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni(109).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce
indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre
anni(110).
Capo V
Altre sanzioni (111)
Art. 141
(False comunicazioni relative a intermediari finanziari)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,
per le comunicazioni previste dall'articolo 106, commi 6
e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell'arresto
fino a tre anni (112).
Art. 142
(Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari
finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione)
... omissis ...(113)
Art. 143
(Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del
valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza
delle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo
articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni(114).
... omissis ...(115)
Art. 144
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie)(116)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme
degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2,
35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106,
commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e
161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorità creditizie(117).
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai
soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione
delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma
o per non aver vigilato affinché le stesse fossero
osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52,
61, comma 5, e 112 è applicabile la sanzione prevista
dal comma 1(118).
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti
indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire venticinque milioni per l'inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti
indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo
128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito
al consumo in una pluralità di contratti dei quali
almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore
previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro subordinato(119).
6. ... omissis ...(120)
Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative(121)
Art. 145
(Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia
o l'UIC, nell'ambito delel rispettive competenze, contestati
gli addebiti alle persone e alla banca, alla società
o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate
entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni
raccolte, propongono al Ministro del tesoro l'applicazione
delle sanzioni(122).
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della
Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni
con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
144, commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione,
a cura e spese della banca, della società o dell'ente
al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni
previste nel presente titolo, emanato su proposta della
Banca d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino
previsto dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione
deve essere notificata all'autorità che ha proposto
il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato
presso la cancelleria della corte di appello entro trenta
giorni dalla notifica. L'autorità che ha proposto
il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti
ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può
disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché
per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto
motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria
della corte di appello, all'autorità che ha proposto
il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le
modalità previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono
i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con
questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità
previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare
il regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente titolo non si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(123).
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 146
(Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare
disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione
e di pagamento efficienti e affidabili.
Art. 147
(Altri poteri delle autorità creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare,
nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio
della Repubblica, i poteri previsti dall'articolo 32, primo
comma, lettere d) ed f), e dall'articolo 35, secondo comma,
lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,
n. 141, e successive modificazioni.
Art. 148
(Obbligazioni stanziabili)
... omissis ...(124)
Art. 149
(Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992
adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale
delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo
29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo
1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa
tra il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 30 e il
valore nominale di lire quindici milioni possono continuare
a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata
esercenti attività bancaria, devono trasformarsi
in società per azioni o in banca popolare ovvero
deliberare fusioni con banche da cui risultino società
per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari
sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per
le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto
di recesso dei soci.
Art. 150
(Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente
al 1 gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione
purché integrata dall'espressione «credito
cooperativo».
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto
previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e
35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1[
gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per
le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del
22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni
dell'articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del
valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'articolo
42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è
sostituito dal seguente: «3. Alle banche di credito
cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14,
comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente
legge.».
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale
rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 35, comma 1,
alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio
1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente
quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'articolo 37 si applicano
a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio
1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate
con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
Art. 151
(Banche pubbliche residue)
1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento
delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente
decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate.
Art. 152
(Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su
pegno di seconda categoria)
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito
agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria
che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere
iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività
creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso
tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto
sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1,
i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio
tra il pubblico continuano a esercitare l'attività
di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 153
(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia
previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi
in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie,
ancorché abrogate, continuano a essere applicate
alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che
prevedono interventi della Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni
di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni
previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate
le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,
e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni
continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno
riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo
47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia
di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia.
Art. 154
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia
per il credito peschereccio, previsti dall'articolo 45,
si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
601.
Art. 155
(Soggetti operanti nel settore finanziario)
1. I soggetti che esercitano le attività previste
dall'articolo 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni
del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova applicazione anche nei confronti
delle società finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo previste dall'articolo 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma
dell'articolo 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di società
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29, comma
1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106,
comma 1. A essi non si applicano il titolo V del presente
decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione
non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari(125).
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività
di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti
di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108, 109, con
esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità,
e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare
le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari.
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
emana disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attività che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro del
tesoro detta altresì norme transitorie dirette a
disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197(126).
6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente
in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività,
in considerazione del carattere marginale della stessa,
nel rispetto delle modalità operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR(127).
Art. 156
(Modifica di disposizioni legislative)
1. L'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 - (Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo
4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente
decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio
sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo
I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci
giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è
punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da
lire duecentomila a lire due milioni.»
2. La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:
«c) il cessionario è una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo
25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività
di acquisto di crediti d'impresa.»
3. L'articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973,
n. 349, è sostituito dal seguente:
«Per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo
9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio
1992, n. 142. Si applica l'articolo 145 del medesimo testo
unico.»
4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
è sostituito dal seguente:
"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta
giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta
pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e
seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro
provvedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità
di pubblica sicurezza"(128).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito
dal seguente:
"3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano
le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme
che li disciplinano"(129).
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
sostituito dal seguente:
"Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative).
- 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni
degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove
ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione
secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma
2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto
previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione
cooperativa"(130).
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, le parole: "sentita la Banca d'Italia"
sono soppresse(131).
Art. 157
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 - (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi
bancari iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti
dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2,
della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle
società esercenti altre attività finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti
nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione
dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo
all'incidenza dell'attività di carattere finanziario
su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti
l'attività è esercitata, alla composizione
finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza
di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai
fini della predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione
di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è
in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti
dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono
attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina
della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB).»
2. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre
nelle ipotesi previste dall'articolo 59, comma 1, lettera
a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.»
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni
che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche,
su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché
alle modalità e ai termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche
per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché
per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi
della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa
con la CONSOB. Per le società previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia
sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate
dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto
della specialità della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal
presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.»
4. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni
caso alle società e agli enti finanziari che rientrano
nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo
64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.»
5. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo
18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle
quali è esercitata un'influenza notevole possono
essere valutate, con riferimento a una o a più tra
dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo.
Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga
di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria della partecipata.»
6. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 23, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita
dalla seguente:
«b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle
sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna
la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto,
l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota
posseduta, il valore attribuito in bilancio;»
7. L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24 è impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo
di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo
64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato
da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del
bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e
le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.»
9. L'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«5. Le imprese capogruppo di cui all'articolo 25 che
operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del
comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute
alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in
base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle
società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve
le disposizioni riguardanti gli enti e le società
che abbiano emesso titoli quotati in borsa.»
11. L'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, è abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 28 - (Imprese incluse nel consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo
o le imprese che operano secondo una direzione unitaria
e le imprese controllate, ovunque costituite, purché
queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attività strumentale, come definita dall'articolo
59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. 2. L'ente creditizio o la
società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel
consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.»
13. L'articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 45 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Per la violazione dell'articolo 3 del capo I; delle disposizioni
del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni
del capo III, sezioni II e IV; dell'articolo 41 del capo
IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché
degli atti di cui all'articolo 5 è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni
a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti
creditizi e finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia. 3. Con riferimento ai
soggetti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera e),
i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a
quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.»