In
questa sezione trovate un estratto dei principali articoli della
costituzione e del codice civile che regolamentano in diritto
della famiglia e del matrimonio:
COSTITUZIONE
ITALIANA
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge
a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
confutabile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
CODICE CIVILE
Art. 143 - Diritti
e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio
deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse
della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570). Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia
Art. 143 bis - Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e
lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a
nuove nozze.
Art. 144 - Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia.
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le
esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo
concordato.
Art. 145 - Intervento
del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere,
senza formalità, l’intervento del giudice il
quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa
non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne
sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che
ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità
e della vita della famiglia.
Art. 146 - Allontanamento dalla residenza familiare.
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto
dall’art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge
che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla
residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La proposizione
della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce
giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il
sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura
atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti
dagli artt. 143, terzo comma, e 147.
Art. 147 - Doveri
verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli.
Art. 148 - Concorso negli oneri.
I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo
precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo
la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti
legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono
tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In
caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente
ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che
una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge
o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione
e l’educazione della prole. Il decreto notificato agli
interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo
(Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono
proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L’opposizione è regolata dalle norme relative
all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre
chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione
e la revoca del provvedimento.
Art. 159. Del regime
patrimoniale legale tra i coniugi.
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza
di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162,
è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla
sezione III del presente capo.
Art. 160. Diritti
inderogabili.
Gli sposi non possono derogare, né ai diritti né
ai doveri provvisti dalla legge per effetto del matrimonio.
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